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1. Le offerte di prodotti igus® sono rivolte esclusivamente agli imprenditori ai sensi del § 14 del Codice Civile tedesco. Le presenti condizioni generali si applicano pertanto esclusivamente alle aziende. Per imprenditore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o società di persone con capacità giuridica che, con la stipula del contratto, esercita la propria attività commerciale o professionale indipendente.
2. Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti tra igus® e i suoi clienti. Per i rapporti commerciali permanenti, esse si applicano ai contratti futuri anche se non sono espressamente richiamate, purché siano state ricevute dal cliente al momento della conferma di un ordine precedente da parte di igus®. Eventuali condizioni di acquisto del cliente obbligano igus® solo se igus® le ha esplicitamente accettate. Nel caso in cui singole disposizioni delle presenti condizioni generali siano o diventino non valide, il resto del presente accordo rimarrà in vigore.
1. Gli ordini diventano vincolanti solo quando igus® li conferma. I requisiti di garanzia della qualità e la validità degli accordi specifici del cliente devono essere espressamente concordati per iscritto. Modifiche e integrazioni dei termini contrattuali richiedono il consenso scritto di igus®. Tutte le offerte sono soggette a modifiche senza preavviso, a meno che non si tratti di offerte fisse. igus® non è obbligata a concludere contratti, accettare ordini o approvare modifiche contrattuali.
2. Le dichiarazioni e le affermazioni del cliente, in particolare gli ordini di acquisto o i richiami di merce, gli ordini, i prezzi, le quantità e i termini di consegna effettuati con lo scambio elettronico di dati (EDI), sono giuridicamente vincolanti solo se igus® li ha espressamente confermati in forma testuale. Ciò vale anche nel caso in cui igus® abbia concordato uno scambio elettronico di dati. igus® non è responsabile di guasti del sistema o errori di trasmissione nell'ambito dello scambio elettronico di dati.
I prezzi si intendono franco fabbrica, esclusi trasporto, dogana, dazi aggiuntivi all'importazione e imballaggio, più l'imposta sulle vendite applicabile, se non diversamente concordato.igus® non è vincolato ai prezzi precedenti per i nuovi ordini o per gli ordini successivi.Se non diversamente concordato, i prezzi sono validi solo per le quantità di consegna, le dimensioni dei lotti di consegna o le quantità minime di acquisto concordate e richiedono il rispetto di tali parametri.
1. Le date di consegna non sono date fisse, a meno che non siano espressamente indicate e concordate come tali. I termini di consegna decorrono dal ricevimento di tutti i documenti necessari per l'esecuzione dell'ordine e del deposito e dall'ordinazione tempestiva dei materiali, se questi elementi sono stati concordati. Con la notifica della disponibilità alla spedizione, il termine di consegna è rispettato se la spedizione diventa impossibile senza colpa di igus®.
2. Se non sono state concordate scadenze fisse, igus® è inadempiente solo dopo il ricevimento di un sollecito scritto e la scadenza di un periodo di tolleranza di almeno 48 ore. Se dopo la scadenza del periodo di tolleranza non viene effettuata alcuna consegna per motivi di cui igus® è responsabile, il cliente ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni causati dal ritardo o di recedere dal contratto se, al momento della fissazione del periodo di tolleranza, ha indicato per iscritto che in seguito rifiuterà il servizio. Salvo i casi in cui igus® abbia agito con grave negligenza o dolo, i danni causati dal ritardo sono limitati a un massimo di 5% della parte della consegna non effettuata in conformità al contratto.
3. Per gli ordini di chiamata senza accordo sulla durata, sulle dimensioni dei lotti di produzione e sulle date di accettazione, igus® può richiedere un impegno vincolante per questi parametri entro e non oltre tre mesi dalla conferma dell'ordine. Se il cliente non ottempera a tale richiesta entro tre settimane, igus® ha il diritto di fissare un periodo di tolleranza di due settimane e, dopo la sua scadenza, di recedere dal contratto o di rifiutare la consegna e richiedere un risarcimento.
4. Se il cliente non adempie ai suoi obblighi di accettazione, igus®, fatti salvi altri diritti, non è vincolato dalle norme che regolano le vendite autonome e può invece vendere privatamente l'oggetto della consegna dopo averne dato comunicazione al cliente. igus® può accettare la restituzione degli oggetti della consegna come gesto di buona volontà se sono in perfetto stato e nell'imballaggio originale. La consegna deve avvenire in porto franco secondo il termine concordato. igus® ha il diritto di addebitare i costi ragionevoli derivanti dalla restituzione.
5. Se il cliente recede dal contratto per motivi non imputabili a igus®, il cliente è tenuto ad accettare tutti i prodotti finiti nelle quantità già ordinate o approvate ai prezzi concordati e tutti i prodotti non finiti dietro rimborso dei costi di produzione di igus®.
1. Gli eventi di forza maggiore esonerano igus® dagli obblighi di prestazione contrattuale per la loro durata.Per eventi di forza maggiore si intendono in particolare (a) catastrofi naturali quali incendi, inondazioni, terremoti, uragani o altri eventi naturali estremi (b) disordini civili, guerre, sabotaggi, attacchi terroristici, epidemie o pandemie e altri eventi simili imprevedibili e inevitabili (c) scioperi, (c) scioperi, serrate e altre misure rientranti nei parametri delle lotte sindacali (d) interruzioni dell'energia elettrica o guasti alle linee di telecomunicazione (e) provvedimenti emanati dal legislatore, dal governo o da tribunali o agenzie governative, indipendentemente dalla loro legalità.Gli eventi di forza maggiore includeranno anche la carenza di materie prime o i ritardi o le strozzature nella consegna di materie prime o di parti di ricambio o nella disponibilità di trasporto se e nella misura in cui sono stati causati da (i) un evento di forza maggiore subito da un fornitore di igus® o (ii) gravi perturbazioni del mercato o (iii) si basano sul fatto che un fornitore di igus® ha interrotto la produzione o la consegna di una materia prima o di parti di ricambio per motivi di cui igus® non è responsabile.
2. In caso di eventi di forza maggiore, che non siano solo temporanei ma che rendano permanentemente impossibile per igus® l'adempimento dei propri obblighi contrattuali o - tenendo debitamente conto degli interessi del cliente - rendano irragionevole per igus® l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, sia igus® che il cliente avranno il diritto di recedere dalla parte di accordo non ancora adempiuta.
3. Il cliente avrà il diritto di trattenere qualsiasi pagamento per i beni e i servizi che igus® non sarà obbligato a consegnare o a rendere a causa di un evento di forza maggiore, fino alla cessazione di tale evento.igus® non sarà responsabile per eventuali danni o costi sostenuti da, o come risultato di, qualsiasi evento di forza maggiore.
Se non diversamente concordato, igus® sceglierà l'imballaggio, il metodo di consegna e l'itinerario in base al suo miglior giudizio. Anche in caso di consegna in porto franco, il rischio viene trasferito al cliente quando la merce lascia lo stabilimento di igus®. In caso di ritardi nella spedizione di cui il cliente è responsabile, il rischio viene trasferito con la notifica di disponibilità alla spedizione. Se il cliente lo richiede per iscritto, la merce sarà assicurata a sue spese contro i danni da stoccaggio, rottura, trasporto e incendio.
1. La merce consegnata da igus® (merce riservata) rimane di proprietà di igus® fino al completo soddisfacimento di tutti i crediti che igus® vanta nei confronti del cliente. Se il valore dei diritti di garanzia supera l'importo di tutti i crediti garantiti di oltre 15%, igus® svincolerà una parte corrispondente dei diritti di garanzia su richiesta del cliente; igus® ha il diritto di scegliere tra diversi diritti di garanzia al momento dello svincolo.
2. Finché permane la riserva di proprietà, al cliente è vietato dare in pegno la merce o utilizzarla come garanzia e può rivenderla solo nell'ambito della normale attività commerciale e solo a condizione che si riservi la proprietà anche nei confronti dei propri clienti in conformità alle disposizioni di cui alla presente sezione (Sezione VII).
3. Se il cliente continua a vendere la merce soggetta a riserva di proprietà, cede ora i suoi futuri crediti derivanti dalla rivendita con tutti i diritti accessori a igus® a titolo di garanzia senza bisogno di ulteriori dichiarazioni speciali. Se la merce sottoposta a riserva di proprietà viene rivenduta insieme ad altri articoli senza che ad essa venga assegnato un prezzo separato, il cliente cede a igus® la parte del credito totale che corrisponde al prezzo netto della merce sottoposta a riserva di proprietà fatturato da igus®.
4. Il cliente ha il diritto di lavorare la merce riservata o di mescolarla o combinarla con altri articoli. La lavorazione viene eseguita per igus®; se la merce soggetta a riserva di proprietà viene combinata o mescolata con altri articoli non di proprietà di igus®, igus® ha diritto alla comproprietà del nuovo articolo in base al rapporto tra il prezzo netto della merce soggetta a riserva di proprietà combinata o mescolata fatturato da igus® e il valore degli articoli rimanenti al momento della combinazione o della mescolanza. Il nuovo articolo creato in seguito alla lavorazione, alla combinazione o alla miscelazione è considerato un articolo riservato. La disposizione che regola la cessione dei crediti in conformità al numero 3 di cui sopra si applica anche al nuovo articolo; tuttavia, la cessione è solo fino all'importo corrispondente al prezzo netto fatturato da igus® per la merce riservata lavorata, combinata o mescolata.
5. Fino a nuovo avviso, il cliente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti a igus® a titolo di garanzia. Per motivi giustificati, e in particolare in caso di ritardo o sospensione dei pagamenti, di apertura di una procedura di insolvenza o di giustificati indizi di sovraindebitamento o di imminente insolvenza da parte del cliente, igus® ha il diritto di revocare l'autorizzazione all'incasso del cliente. igus® ha il diritto di rendere nota la cessione di garanzia in qualsiasi momento o di richiederne la divulgazione da parte del cliente.
6. In caso di sequestri, confische o altre disposizioni o interventi da parte di terzi, il cliente deve informare immediatamente igus®. Su richiesta di igus®, il cliente è tenuto a fornire a igus® tutte le informazioni e i documenti necessari per far valere i diritti di igus® nei confronti dei clienti finali del cliente.
7. Se igus® esercita il diritto di recesso, il cliente è tenuto a restituire la merce prenotata. Né l'accettazione della merce riservata restituita, né la rivendicazione della riserva di proprietà costituiscono un recesso dal contratto, a meno che igus® non lo dichiari espressamente.
1. Il cliente si impegna a esaminare la merce consegnata per verificare la presenza di difetti evidenti e danni da trasporto subito dopo il ricevimento. I difetti evidenti comprendono la mancanza di manuali, articoli errati e quantità insufficienti. Tali difetti evidenti devono essere denunciati per iscritto a igus® entro due settimane dalla consegna. In caso di difetti nascosti, il reclamo deve essere presentato immediatamente dopo la scoperta. Se l'obbligo di verifica e notifica non viene rispettato, la merce si considera approvata per quanto riguarda il difetto in questione.
2. I difetti dell'articolo consegnato, compresi i manuali, saranno eliminati entro il termine di prescrizione dopo la notifica da parte del cliente. igus® ha il diritto di scegliere se ciò avviene mediante rettifica gratuita o consegna sostitutiva. In caso di fornitura sostitutiva, il cliente si impegna a restituire l'articolo difettoso.
3. Se il difetto non può essere eliminato entro un periodo di tempo ragionevole, o se l'eliminazione o la fornitura sostitutiva sono considerate fallite per altri motivi, il cliente ha la possibilità di richiedere una riduzione del compenso o di recedere dal contratto. La rettifica può essere considerata fallita solo se igus® ha avuto sufficienti opportunità di rettificare o sostituire la consegna e gli sforzi non hanno prodotto il successo desiderato, se la rettifica o la consegna sostitutiva è impossibile, se igus® si rifiuta di fornirla o la ritarda in modo irragionevole, se ci sono dubbi giustificati sulle possibilità di successo, o se la rettifica o la sostituzione è irragionevole per altri motivi.
4. Il termine di prescrizione è di 24 mesi dal trasferimento del rischio.
5. La qualità e il design del prodotto sono determinati dai campioni tipo, che igus® presenterà al cliente per il collaudo su richiesta. L'assicurazione di determinate specifiche dell'oggetto della fornitura e delle prestazioni dello stampo deve essere fatta per iscritto nella conferma d'ordine. I riferimenti alle norme tecniche servono solo a descrivere il servizio e non rappresentano una garanzia di qualità. Se igus® ha consigliato il cliente al di fuori delle sue prestazioni contrattuali, è responsabile della funzionalità e dell'idoneità dell'oggetto della fornitura solo in presenza di un'esplicita garanzia scritta. È determinante lo stato della tecnica al momento dell'accettazione dell'ordine.
6. Per le catene di fornitura in cui il cliente finale è un consumatore, igus® è responsabile per il ricorso solo nella misura consentita dalla legge e non per accordi di buona volontà non coordinati con igus®. Se igus® è responsabile in relazione ad azioni di richiamo, tale responsabilità si applica solo alle azioni dichiarate obbligatorie dalle autorità competenti e non alle azioni di richiamo volontarie.
1. In tutti i casi diversi dalle disposizioni di cui sopra in cui igus® è obbligata a risarcire danni o spese sulla base di rivendicazioni contrattuali o legali, igus® è responsabile solo se essa stessa o i suoi agenti ausiliari sono colpevoli di dolo, grave negligenza o lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute. Restano ferme la responsabilità oggettiva ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità del prodotto (Produkthaftungsgesetz) e la responsabilità per l'adempimento di una garanzia di qualità.
2. In tutti gli altri casi igus® sarà responsabile solo per semplice negligenza in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali, il cui adempimento è fondamentale per la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale può fare affidamento (obblighi cardinali). La responsabilità di igus è limitata al danno diretto tipico del contratto; nel determinare l'importo delle richieste di risarcimento che igus® deve soddisfare, si terrà conto in modo appropriato del tipo, dell'entità e della durata del rapporto commerciale, di eventuali contributi causali e di colpa del partner contrattuale e di una situazione di installazione particolarmente sfavorevole della merce. In particolare, i risarcimenti, i costi e le spese a carico di igus devono essere ragionevolmente proporzionati al valore della merce. In applicazione di questi principi, la responsabilità di igus®è limitata al minore dei due importi seguenti: (a) l'importo pari a tre volte il fatturato (netto) realizzato da igus® con la parte contraente negli ultimi 12 mesi prima del verificarsi del danno, oppure (b) l'importo di 1.000.000 di euro.
3. Se difetti dello stesso tipo si verificano ripetutamente in prodotti forniti da igus®, la procedura del mercato di riferimento per determinare l'entità della responsabilità applicabile a igus® richiede un mercato di riferimento sottostante che sia almeno il 40% del mercato complessivo.
4. Le disposizioni di cui sopra non comportano una modifica dell'onere della prova a svantaggio del cliente.
1. Se non concordato diversamente, il prezzo di acquisto per le forniture o altre prestazioni diventa esigibile con uno sconto di 2% entro 14 giorni, e senza alcuno sconto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.La concessione di uno sconto presuppone il pagamento integrale di tutte le fatture precedentemente pagabili e non contestate.
2. I termini di pagamento concordati sono soggetti a una verifica positiva del credito.igus® si riserva il diritto di effettuare una verifica del credito nel corso della durata del contratto.Se ciò porta a una diversa valutazione della solvibilità del cliente rispetto al momento della stipula del contratto, igus® può richiedere che le condizioni di pagamento vengano adeguate di conseguenza, in particolare che i termini di pagamento siano ridotti, che vengano effettuati pagamenti anticipati o che vengano fornite garanzie.
3. Se il pagamento non viene effettuato entro la data di pagamento concordata, vengono addebitati interessi di mora pari a nove punti percentuali al di sopra del rispettivo tasso di interesse di base; resta impregiudicato il diritto di igus®di documentare un importo di danno da mora più elevato.
4. Se il cliente è in ritardo nei pagamenti, igus® avrà il diritto di trattenere le consegne in sospeso o di richiedere pagamenti anticipati nonché, dopo aver fissato un adeguato periodo di tolleranza, di recedere dal contratto o di richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento.
5. Il cliente può compensare o far valere un diritto di ritenzione solo se i suoi crediti sono incontestati o sono stati riconosciuti da una sentenza definitiva.
1. Gli utensili utilizzati per la fabbricazione dei prodotti contrattuali sono sempre di proprietà esclusiva di igus®, anche se per determinati prodotti sono stati fabbricati o acquistati in esclusiva per conto del cliente, e indipendentemente dal fatto che il cliente abbia contribuito ai costi di fabbricazione o di acquisizione degli utensili.
2. I costi di attrezzaggio e/o allestimento a carico del cliente in base all'accordo, compresi i costi pro-rata, diventano esigibili dopo la presentazione dei campioni iniziali nelle condizioni corrette e concordate e della documentazione corrispondente secondo AIAG (Automotive Industry Action Group), VDA (Associazione dell'Industria Automobilistica) o documentazione industriale standard, senza approvazione formale da parte del cliente finale.
3. I costi per i campionamenti una tantum non includono i costi per le attrezzature per il collaudo e l'elaborazione o per le modifiche avviate dal cliente. I costi per ulteriori campionamenti di cui igus® è responsabile sono a carico di igus®.
Se è stato concordato che il cliente fornirà il materiale, questo dovrà essere consegnato puntualmente e in perfette condizioni a spese e a rischio del cliente, con un ragionevole supplemento di quantità (almeno 5%). Se questo obbligo non viene rispettato, il termine di consegna verrà prolungato di conseguenza. Salvo casi di forza maggiore, il cliente si fa carico dei costi aggiuntivi derivanti a igus® da una fornitura di materiale tardiva o non conforme al contratto, in particolare per le interruzioni di produzione.
1. igus® ha diritto a tutti i diritti d'autore e di proprietà industriale derivanti da o in connessione con la produzione e la consegna dei prodotti contrattuali creati presso la sede di igus® e, in particolare, ai modelli, agli stampi e ai dispositivi, ai concetti e ai disegni progettati da igus® o da terzi su incarico di igus® a meno che, nei singoli casi, e in particolare nei casi di contratti di sviluppo congiunti o a pagamento, non sia stato espressamente stipulato un altro accordo per iscritto.
2. Se igus® deve effettuare una consegna in base a disegni, modelli o campioni o utilizzando parti fornite dal cliente, quest'ultimo è responsabile di garantire che non vengano violati i diritti di proprietà di terzi. Il cliente deve tenere indenne igus® da rivendicazioni di terzi e risarcire i danni causati. Se una terza parte ingiunge a igus® di produrre o consegnare in base ai diritti di proprietà di tale parte, igus® ha il diritto di interrompere il lavoro senza esaminare la situazione legale. I disegni e i campioni forniti a igus® e che non hanno dato luogo a un ordine saranno restituiti su richiesta; in caso contrario, igus® ha il diritto di distruggerli tre mesi dopo la presentazione dell'offerta.
Il foro competente è la sede legale della società igus®. igus® può scegliere come foro competente il tribunale competente per la propria sede o per la sede del cliente. I rapporti contrattuali di igus® e tutte le controversie che ne derivano sono disciplinati esclusivamente dalle leggi della Repubblica Federale di Germania, con esclusione di qualsiasi disposizione di conflitto o scelta di legge che richieda l'applicazione di qualsiasi altra legge. È esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.
Con il 12° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea, è stato introdotto un nuovo livello di restrizioni commerciali. Con effetto immediato, le aziende sono obbligate per legge a vietare contrattualmente la riesportazione di determinate merci verso la Russia ("no-Russia clause") e a concordare una clausola di riesportazione con il rispettivo partner commerciale.Inoltre, qualsiasi contratto stipulato con voi con effetto immediato è soggetto alla condizione sospensiva che sarà considerato legalmente vincolante con igus GmbH solo dopo la fornitura di una licenza di esportazione/spedizione completa (se richiesta). Il mancato rilascio dell'autorizzazione richiesta da parte dell'autorità competente costituisce una violazione della legge e il contratto stipulato con voi è da considerarsi nullo e senza alcuna rivendicazione per entrambe le parti.