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I seguenti punti si applicano a tutti i rapporti contrattuali di igus® GmbH e delle sue società affiliate ("igus®") e hanno la precedenza sulle Condizioni Generali dei partner contrattuali per quanto riguarda il loro contenuto normativo e la loro portata, anche se non sono stati espressamente contraddetti:
1. igus® non è tenuta a concludere accordi o ad accettare ordini o commissioni o ad accettare modifiche del contratto. igus® non è tenuta a concludere accordi o ad accettare ordini o commissioni o ad accettare modifiche del
contratto. 2. Le dichiarazioni e le informazioni del partner contrattuale, in particolare gli ordini o le richieste di merci, gli ordini, i prezzi, le quantità e le date di consegna, che vengono effettuate tramite scambio elettronico di dati (EDI), sono giuridicamente vincolanti solo se sono state espressamente confermate da igus® in forma di testo. Ciò vale anche se igus® ha accettato uno scambio elettronico di dati. igus® non è responsabile per guasti del sistema o errori di trasmissione nel contesto di uno scambio elettronico di dati. 3. Gli
accordi a tempo determinato vengono conclusi per il termine fisso espressamente concordato. In caso di cambiamenti imprevisti nei costi delle materie prime, del personale o dell'energia o altre circostanze così gravi da rendere irragionevole per igus® attenersi agli accordi contrattuali, igus® può anche recedere dai contratti
a tempo determinato con un preavviso di sei mesi alla fine di ogni mese solare se le parti non riescono a concordare una modifica del contratto. 4. igus® può recedere dai contratti a tempo indeterminato con un preavviso di dodici
mesi alla fine di ogni mese solare; se l'accordo prevede un preavviso più breve, questo si applica. 5. se un contratto viene rescisso dal partner contrattuale per motivi non imputabili a igus®,
il partner contrattuale è tenuto a pagare (i) i prezzi concordati per tutti i prodotti finiti nelle quantità già ordinate o rilasciate e (ii) i costi effettivi igus® dei prodotti non finiti. Ulteriori diritti rimangono inalterati. 6. I rapporti contrattuali di igus® e tutte le possibili controversie che ne derivano sono disciplinati esclusivamente dalle leggi della Repubblica Federale Tedesca, ad esclusione di qualsiasi conflitto o scelta di norme di legge che porterebbero all'applicazione di una legge diversa. È esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. 7. igus® e il partner contrattuale condurranno innanzitutto trattative
nello spirito di una partnership leale e cooperativa in caso di controversie derivanti da o in relazione al loro rapporto commerciale e si sforzeranno di raggiungere una soluzione amichevole in buona fede. igus® non accetta clausole compromissorie nei contratti con partner contrattuali dalla Germania, dai paesi dell'UE e dai paesi EFTA. Nei contratti con partner contrattuali da altri paesi, le clausole compromissorie devono essere espressamente concordate al di fuori delle Condizioni Generali.
1. La responsabilità di igus® derivante da rapporti contrattuali, in particolare per violazioni di obblighi e difetti materiali, è sempre regolata dal diritto tedesco, vale a dire che igus® è responsabile come se fosse stata concordata l'applicazione del diritto tedesco, per cui si applicano le seguenti disposizioni, indipendentemente da una scelta di legge che si discosti da questa nei singoli casi.
2. igus® è responsabile illimitatamente per dolo e grave negligenza e in caso di lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute.
3. igus® è altrimenti responsabile solo per semplice negligenza in caso di violazione di
obblighi contrattuali essenziali, il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale può fare affidamento (obblighi cardinali). La responsabilità è limitata al danno diretto prevedibile tipico del contratto, per cui il tipo, l'ambito e la durata del rapporto commerciale, eventuali contributi causali e di colpa del partner contrattuale e una situazione di installazione particolarmente sfavorevole della merce devono essere presi in considerazione in modo appropriato quando si determina l'importo delle richieste di risarcimento da soddisfare da parte di igus®. In particolare, il risarcimento, i costi e le spese a carico di igus® devono essere in ragionevole proporzione al valore della
merce. In applicazione di questi principi, la responsabilità è limitata al minore dei due importi seguenti: (a) l'importo corrispondente a tre volte il fatturato (netto) che igus® ha realizzato con il partner contrattuale negli ultimi 12 mesi prima del verificarsi del reclamo, o (b) l'importo di 1.000.000 di EUR. 4. igus® non accetta alcuna penale contrattuale o danni liquidati o costi e nessuna inversione o alleggerimento dell'onere della prova non prescritto dalla legge. Nella determinazione dei tassi di guasto dei prodotti contrattuali, il mercato di riferimento
deve comprendere almeno il 40% del mercato totale. 5. nella misura in cui igus® è responsabile per violazioni di diritti di proprietà, ciò si applica solo alle violazioni effettive di diritti di proprietà,
ma non alle violazioni semplicemente presunte. Nella misura in cui igus® è responsabile in relazione ai richiami di prodotti, ciò si applica solo a tali richiami che sono stati ordinati dalle autorità competenti, ma non ai richiami volontari. 6. Il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla consegna dell'oggetto contrattuale da parte di igus®. 7. igus® non accetta alcun obbligo di includere il
partner contrattuale o altre terze parti come persone coassicurate o autorizzate nei contratti di assicurazione conclusi da igus®. 8. poiché igus® non sa dove verranno infine utilizzati i suoi prodotti, qualsiasi garanzia di conformità legale è limitata alle leggi dei paesi di produzione e consegna. 9. igus® non si
assume alcun obbligo di trasferire o cedere un contratto concluso con il partner contrattuale durante la sua validità o dopo la sua risoluzione a terzi, in particolare a un fornitore sostitutivo, e in tale contesto di adottare determinate misure o fare determinate dichiarazioni per consentire o facilitare tale trasferimento.
1. Le date di consegna indicate sono vincolanti solo se espressamente concordate per iscritto come vincolanti; in assenza di tale accordo espresso, si tratta di date di consegna stimate; igus® sarà inadempiente solo dopo la ricezione di un sollecito scritto e la scadenza di un periodo di tolleranza di almeno 48
ore. 2. Gli eventi di forza maggiore esonerano igus® dai suoi obblighi di prestazione per la loro durata. Gli eventi di forza maggiore sono in particolare (a) calamità naturali quali incendi, inondazioni, terremoti, uragani o altri eventi naturali estremi (b) rivolte, guerre, sabotaggi, attacchi terroristici, epidemie o pandemie e altri eventi simili imprevedibili e inapplicabili (c) scioperi, serrate e altre misure nel contesto di controversie di lavoro (d) interruzioni di corrente o guasti delle connessioni di telecomunicazione (e) misure del legislatore, del governo o di tribunali o autorità, indipendentemente dalla loro legalità. Eventi di forza maggiore includono anche carenze di materie prime o ritardi o colli di bottiglia nella fornitura di materie prime o pezzi di ricambio o nella disponibilità di mezzi di trasporto se e nella misura in cui questi sono causati da (i) un evento di forza maggiore presso un fornitore di igus® o (ii) gravi interruzioni del mercato o (iii) dovuti all'interruzione della produzione o della fornitura di una materia prima o di pezzi di ricambio da parte di un fornitore di igus® per motivi di cui igus® non è responsabile. igus® non è responsabile per danni o costi causati da un evento di forza maggiore.
3. Il partner contrattuale ha diritto a diritti di compensazione solo se le sue contropretese sono legalmente stabilite, incontestate o riconosciute da igus®.
4. igus® può trattenere le consegne se il partner contrattuale è in ritardo con un credito dovuto e non paga nemmeno dopo un secondo sollecito.
1. L'utensile utilizzato per la fabbricazione degli articoli contrattuali è sempre di proprietà esclusiva di igus®, anche se è stato fabbricato o acquistato esclusivamente per conto del partner contrattuale per determinati prodotti e indipendentemente dal fatto che il partner contrattuale abbia contribuito ai costi per la fabbricazione o l'acquisto dell'utensile. 2.
I costi di utensileria e/o di allestimento a carico del partner contrattuale come concordato, inclusi i costi pro-rata, diventano esigibili dopo la presentazione dei campioni iniziali IO con documentazione PPAP livello 3 o VDA (Associazione tedesca dell'industria automobilistica), senza la necessità di un'approvazione formale da parte del partner contrattuale o del suo cliente finale.
3. Le informazioni sulle sostanze dichiarabili in base all'attuale elenco GADSL (Global Automotive Declarable Substance List) sono fornite con la documentazione del campione iniziale igus® PPAP / PPF (VDA) nell'IMDS (International Material Data System). Requisiti aggiuntivi o divergenti non possono essere verificati e riconosciuti da
igus®. 4. igus® non fornisce una garanzia di prezzo o un calcolo "trasparente", vale a dire che la base e i parametri per il calcolo di prezzi e costi non vengono divulgati. A meno che non sia stato espressamente concordato per iscritto un periodo di validità più lungo, i
prezzi indicati da igus® si applicheranno per un periodo massimo di sei mesi. 5. Gli accordi
di riservatezza devono offrire a igus® la stessa protezione del partner contrattuale. 6. igus®
si riserva il diritto di non divulgare informazioni e dati rilevanti dal punto di vista concorrenziale o tali informazioni e dati che riguardano segreti commerciali o know-how speciale di igus® o che sono soggetti a obblighi di riservatezza, e di limitare l'accesso ai propri documenti aziendali e alle strutture operative al fine di proteggere tali informazioni e dati.
7. igus® ha diritto a tutti i diritti di proprietà industriale che derivano da o in connessione con la produzione e la consegna di articoli contrattuali presso igus®. I diritti di proprietà industriale che derivano da o in connessione con ordini di sviluppo a pagamento o progetti di sviluppo congiunti sono trattati e assegnati nel rispettivo accordo sottostante. 8. I subappaltatori, in particolare i fornitori di materie prime, di igus® non vengono nominati, non possono essere sottoposti a verifica
e non possono essere tenuti a soddisfare ulteriormente i requisiti del cliente o le regole di condotta. 9. Nella misura in cui igus® trasmette dati personali al partner contrattuale nell'ambito del rapporto commerciale, il partner contrattuale deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge, in particolare la liceità del trattamento dei dati da lui effettuato.
1. L'imballaggio è sempre conforme allo standard igus® (imballaggio monouso in cartoni + sacchetti in PE) con etichettatura con codice a barre VDA. Le normative divergenti per singole parti devono essere concordate separatamente.
2 A causa delle dimensioni ridotte dei componenti, gli articoli contrattuali spesso non possono essere etichettati con numero di lotto e data di fabbricazione. Tuttavia, è garantita la tracciabilità tramite la bolla di consegna al lotto di produzione e materiale (FIFO).
3. Un'ispezione della merce in entrata per identità, quantità, difetti evidenti e danni da trasporto deve essere eseguita immediatamente - al più tardi 24 ore dopo il ricevimento della merce - dal partner contrattuale, anche se igus® ha rinunciato all'obiezione di notifica ritardata dei difetti.
1. igus® è tenuta a creare e mantenere una scorta di sicurezza solo se ciò è stato espressamente concordato. Salvo diverso accordo, il principio "FIFO" (first in first out) non si applica. Se un contratto che prevede anche la creazione e il mantenimento di una scorta di sicurezza viene risolto dal partner contrattuale per motivi non imputabili a igus®, il partner contrattuale è tenuto anche ad accettare e pagare la scorta di sicurezza esistente al momento in cui la risoluzione entra in vigore. Ulteriori diritti rimangono inalterati.
2. i prezzi per i pezzi di ricambio che igus® si è impegnata a fornire per un determinato periodo dopo la fine della produzione in serie sono concordati separatamente e non sono limitati a un determinato fattore o percentuale del prezzo per i prodotti in serie.
1. nell'area "Automotive" vengono conclusi accordi solo per l'area di prodotto "cuscinetti a strisciamento iglidur®", che vengono incorporati in gruppi installati nel veicolo stesso. Componenti e processi rilevanti per la sicurezza del prodotto non sono offerti da igus®. Per le apparecchiature fornite si applicano solo gli standard igus®; igus® non riconosce né deve rispettare requisiti di qualità che si discostino o vadano oltre tali
standard. 2. per i prodotti standard igus® utilizzati come apparecchiature operative, la documentazione per la garanzia della qualità è sempre soggetta a pagamento.
3. i requisiti che vanno oltre l'attuale standard IATF 16949:2016, in particolare quelli degli OEM, si applicano solo se sono stati espressamente concordati per iscritto con igus®.
4. si applicano solo i disegni (delle parti) igus® e le specifiche (delle specifiche) dei materiali igus®. Altri o ulteriori requisiti o specifiche del partner contrattuale si applicano solo se sono stati espressamente concordati per iscritto con igus®. igus® fornisce sempre parti singole, il collaudo di queste negli assemblaggi è responsabilità del partner
contrattuale. 5. La documentazione PPAP Livello 3 o PPF (VDA Volume 2 Submission Level 2) viene eseguita per la parte speciale igus® al completamento di una o più cavità o in caso di modifiche
rilevanti per il componente. La documentazione aggiuntiva o PPAP per le dimensioni standard del catalogo igus® sono sempre soggette a pagamento. 6. L'APQP (Advanced Product Quality Planning) viene eseguito nell'ambito consueto per l'area
aziendale e per il prodotto in questione; il suo contenuto e la sua portata vengono adattati all'ambito di produzione (parti singole), ovvero al fatto che i prodotti sono già stati realizzati milioni di volte in processi collaudati. Ulteriori requisiti possono essere concordati in base al progetto;
questi sono soggetti a pagamento, salvo diverso accordo scritto espresso. 7. I test di capacità di processo con prova di CPK / CMK >= 1,33 / 1,67 vengono eseguiti solo per le dimensioni contrassegnate di conseguenza sui disegni; test
diversi o che vanno oltre lo standard PPAP devono essere espressamente concordati per iscritto; questi sono soggetti a un costo, salvo diverso accordo scritto. 8. I certificati di prova di fabbrica 3.1 vengono creati solo come parte dei campioni iniziali PPAP. I campioni conservati vengono archiviati solo per le parti PPAP. 9. I singoli componenti vengono riqualificati solo annualmente tramite un accordo separato. igus® esegue riqualificazioni annuali per famiglie di componenti su singole parti sotto la propria responsabilità, a seconda del tasso PPM e della quantità di consegna. PSW e dati dal CAQ di igus® possono essere forniti una volta all'anno, su richiesta, gratuitamente. I livelli PPAP annuali 3 sono sempre soggetti a una tariffa.
1. Con l'avvio di un rapporto commerciale con igus®, il partner contrattuale si impegna a rispettare i principi di condotta stabiliti nel Codice di condotta di igus® e a garantirne il rispetto nella propria catena di fornitura.
1. igus® non ha ancora un Product Safety & Conformity Representative (PSCR) centrale come definito nella VDA / QMC Red Band "Product Integrity" (1a edizione, novembre 2018). Tuttavia, la maggior parte dei compiti è già in fase di implementazione (decentralizzata). Entro la fine del 2025, igus® prevede di nominare un Product Safety & Conformity Representative (PSCR) centrale e di rivedere tutti i processi in merito alla sicurezza e alla conformità del prodotto, in particolare nel settore
automobilistico. 2. igus® non produce componenti con requisiti di documentazione speciali (parti D) e non accetta ulteriori requisiti specifici del cliente (Customer Specific Requirements - CSR) da OEM del
settore automobilistico. 3. qualora singole disposizioni di un contratto con il partner contrattuale risultassero invalide o inapplicabili o diventassero invalide o inapplicabili dopo la conclusione del contratto, ciò non pregiudicherà la validità del resto del contratto. La disposizione invalida o inapplicabile deve essere sostituita da una disposizione valida e applicabile i cui effetti si avvicinino il più possibile all'obiettivo economico perseguito dalle parti contraenti con la disposizione invalida o inapplicabile. Lo stesso vale per la colmatura di lacune contrattuali involontarie.
4. In caso di condizioni del cliente o clausole di difesa contrastanti, in caso di dubbio si applica solo il diritto pubblico tedesco.